Ultima modifica: 31 Marzo 2016

CANDIDATURA COMITATO DI VALUTAZIONE – COMPONENTE GENITORI

downloadSi pubblica di seguito la circolare relativa alla candidatura dei genitori per il Comitato di Valutazione dei docenti- L.107/2015 art.1 c.12.

Circolare candidatura componente genitori – comitato per la Valutazione dei docenti

 

Il “Comitato per la valutazione del servizio dei docenti”, denominato adesso “Comitato per la valutazione dei docenti” ex art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 è stato novellato dal comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015, cosiddetta “legge buona scuola”.

Nel nuovo assetto normativo, l’organo collegiale si presenta modificato nella composizione e nel ruolo. Si stabilisce infatti che:

  • il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
  • rimane in carica tre anni scolastici;
  • è presieduto dal Dirigente Scolastico;
  • è costituito, nelle scuole del primo ciclo, dai seguenti componenti:

– Tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal Consiglio d’Istituto;

– Due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione;    

– Un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici;

  • Compiti del Comitato:
    – Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di quanto indicato nelle lettere a), b), e c) dell’art.11;
    – Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. (Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto in forma ristretta dal dirigente scolastico, che lo presiede, e dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11.)
    – Il Comitato valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione).